c) compiere e sovvenzionare studi e ricerche sul sangue e sui suoi derivati e componenti;
d) istituire borse di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico, infermieristico e paramedico;
e) promuovere le iniziative per la propaganda tendenti a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue varie applicazioni;
f) svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;
i) sensibilizzare l’opinione pubblica alle donazioni di organi.
Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti, l’Associazione potrà partecipare come associante, associata o federata ad altre associazioni di volontariato aventi le medesime finalità solidaristiche o altri enti del Terzo Settore.
Articolo 3 – Elementi giuridici
L’Associazione Fidas Alcamo E.T.S. – O.D.V. è costituita agli effetti giuridici come ente iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazione di Volontariato.
Articolo 4 – Attività
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2, e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’E.T.S. – O.D.V. si propone (ai sensi dell’art. 5 D.LGS. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffusione e promozione della donazione del sangue e gestione di unità/centri di raccolta sangue.
2) L’E.T.S. – O.D.V., inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 e art. 13 comma 6 del DLSG 117/2017:
a) cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
b) affitto locali totali e/o parziali di cespiti patrimoniali;
c) organizzazione di proprie iniziative o partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
d) organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi.
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’E.T.S. – O.D.V. prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito.
4) L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall’Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.LGS. 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l’E.T.S. – O.D.V. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5) L’E.T.S. – O.D.V. ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.LGS. 117/2017.
6) L’E.T.S. – O.D.V. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente con assicurazione obbligatoria come previsto dall’art. 18 D.LGS. 117/2017, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Articolo 5 – Patrimonio e risorse economiche
1) Il patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’E.T.S. – O.D.V.;
b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ E.T.S. – O.D.V.;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2) L’Associazione E.T.S. – O.D.V. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con strutture sanitarie;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.LGS. 117/2017);
f) attività “diverse” di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
3)L’esercizio sociale dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro e non oltre il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’E.T.S. – O.D.V. almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4) È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’E.T.S. – O.D.V. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 6 – Soci
Formano l’Associazione E.T.S. – O.D.V. le seguenti categorie dei soci:
a) Donatori di sangue;
b) Onorari;
c) Sostenitori.
Sono Soci Donatori tutti coloro che sono giudicati idonei al dono del sangue ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che effettuano la prima donazione. I Soci Donatori che prestano attività per il raggiungimento degli scopi associativi agiscono in modo gratuito e con spirito di volontariato. Gli stessi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Sono Soci Onorari i donatori che, non potendo più donare il sangue per cause indipendenti dalla propria volontà, svolgono gratuitamente attività utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. Gli stessi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che contribuiscono al funzionamento dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.
L’ammissione a socio è in ogni caso subordinata all’accettazione esplicita e incondizionata delle norme statutarie e di regolamento dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 32 D.LGS. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’E.T.S. – O.D.V. tutte le persone fisiche e le E.T.S. – O.D.V. che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione nei limiti stabiliti dall’art. 32 comma 2.
L’adesione all’E.T.S. – O.D.V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 8.
Ai soci viene consegnata la tessera ufficiale quale documento di riconoscimento interno; questa per essere valida deve portare la firma del presidente dell’Associazione.
Articolo 7 – Criteri di ammissione ed esclusione
1) L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale egli stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’E.T.S. – O.D.V.
2) Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci; non è previsto alcun versamento di quota sociale. La qualità di Socio è intrasmissibile.
3) La qualità di Socio si perde per:
a) decadenza derivata della perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di soci;
b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’E.T.S. – O.D.V.;
c) esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’E.T.S. – O.D.V.;
d) decesso.
4) L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
5) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. sia all’esterno per designazione o delega.
6) Qualora il Socio escluso presenta ricorso dovrà essere l’assemblea dei soci a deliberare eventuale riammissione o decadenza dall’Associazione.
Articolo 8 – Diritti e Doveri dei Soci
1) Entro i limiti stabiliti all’articolo 6, tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ed alla sua attività. In modo particolare, i Soci hanno diritto:
– di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione E.T.S. – O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’E.T.S. – O.D.V.;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
– di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione.
Articolo 9 – Organi dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.
Sono organi dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Consiglio Direttivo Centrale;
– il Presidente;
– il Vicepresidente
– il Cassiere Tesoriere;
– il Sindaco Unico e/o Collegio Sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.LGS. 117/2017);
– il Revisore Contabile Unico e/o Collegio dei Revisori Contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.LGS. 117/2017).
Le cariche elettive hanno durata di anni tre, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 10 – Assemblea generale dei soci
1) L’Assemblea dei Soci, è l’organo sovrano dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i Soci Onorari e Donatori.
2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nelle Associazioni con meno di cinquecento soci e più di cinque associati nelle Associazioni con più di cinquecento soci.
4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l’Assemblea può eleggere un segretario.
5) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8) Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9) Nel caso in cui l’E.T.S. – O.D.V. abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
10) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’E.T.S. – O.D.V. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11) Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria dei Soci
1) L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3) L’Assemblea ordinaria:
– discute ed approva i programmi di attività;
– approva il bilancio;
– elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
– nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
– nomina e revoca l’organo di controllo;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati, se l’Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
– stabilisce le direttive generali dell’Associazione;
– delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione – E.T.S. – O.D.V. stesso.
4) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria dei soci
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 13.
2) L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio, per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
3) L’Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti (3/4) dei Soci e con deliberazione a maggioranza dei presenti.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Cassiere Tesoriere.
3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e, in genere, ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione – E.T.S. – ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
5) Qualora un Consigliere non partecipi consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, senza giustificato motivo, il Consiglio lo dichiara decaduto e chiamerà a far parte al suo posto il primo candidato non eletto nella lista alla quale il decaduto apparteneva.
6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.
7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’E.T.S. – O.D.V., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività: – attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea; – redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11; – delibera sulle domande di nuove adesioni; – ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo possono essere redatti a cura di un Segretario, nominato dal presidente e che potrà anche essere persona esterna al medesimo Consiglio Direttivo; essi devono essere sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione e vengono conservati agli atti.
12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di voto palese in parità, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la proposta si intende rigettata.
Articolo 14 – Il Presidente
1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci.
3) Il Presidente nomina un Vicepresidente, scegliendolo fra i Consiglieri.
4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
6) Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
7) Il Presidente, nella qualità di legale rappresentante, firma tutti gli atti dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V..
8) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
Articolo 15 – Organo di controllo
1) Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà ex dell’art. 30 D.LGS. 117/2017, può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma secondo del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
2) L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3) L’organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 16. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 16 – Revisione Legale dei Conti
1) Superati i limiti dimensionali ex art. 31 D.LGS. 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni (3) e può essere rinominato.
4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V., può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
5) I Revisori dei Conti possono presentare osservazioni scritte al Consiglio Direttivo, assistere alle adunanze dello stesso qualora si tratti di questioni amministrative e contabili, esprimendo pareri e voti non vincolanti.
6) In sede di discussione dei bilanci annuali, i Revisori riferiscono le loro conclusioni ed osservazioni all’Assemblea dei Soci.
Articolo 17 – Scioglimento
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Gli avvisi per la convocazione dell’Assemblea straordinaria verranno dati mediante pubblicazioni per due volte, una a distanza dall’altra di almeno una settimana, su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale, e sui fogli degli annunci legali di ciascuna Provincia in cui esistono Sezioni dell’Associazione.
Articolo 18 – Norme Finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
N. B. “ Statuto modificato ai sensi del D.Lgs. del 03/07/2017 n. 117 e smi con assemblea ordinaria del 29/10/2020 innanzi alla dott.ssa Caterina Brucia notaio in Alcamo “. Repertorio n. 2207 Raccolta n. 1800. Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trapani il 16 novembre 2020 al n. 5895.