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Chi Siamo

Le Origini

La storia dell'associazione

Un gruppo di volontari sensibili alle enormi difficoltà causate dalla poca disponibilità di sangue, insufficiente a coprire le richieste provenienti dai vari ospedali, decide di formare una sezione come punto di riferimento per la raccolta di sangue. Grazie a questo gruppo di volontari e alla generosa disponibilità dimostrata dall’ A.D.V.S. di Palermo, il 7 luglio del 1984 nasce ad Alcamo una sezione distaccata della stessa. L’esperienza accumulata in quei primi anni, contribuisce alla crescita della sezione e alla maturazione della decisione di farne un’ Associazione autonoma.

Il 27 gennaio del 1986 l’ A.D.V.S. viene trasformata in A.P.D.V.S. (Associazione Provinciale Donatori Volontari Sangue) quale associazione autonoma con un proprio statuto. A partire dal 25 Febbraio del 1989, l’Associazione fa parte della F.I.D.A.S. (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).

Per alcuni anni, l’Associazione, non disponendo di un Centro Fisso di raccolta né di una propria Autoemoteca, organizzava ad Alcamo, con cadenza mensile, una giornata di raccolta in collaborazione con l’A.D.V.S. di Palermo. Finalmente dopo reiterate richieste l’A.P.D.V.S. riesce ad ottenere dall’Assessorato Regionale alla Sanità di Palermo il contributo per potere acquistare l’Autoemoteca; nell’agosto del 1993 con l’acquisto del centro mobile l’Associazione comincia a programmare in maniera autonoma e funzionale una campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, incrementando in questo modo le giornate dedicate alla raccolta del sangue.

Un altro obiettivo molto importante che l’Associazione raggiunge nel marzo del 1996 è la realizzazione di un centro fisso di raccolta, la nostra attuale sede; ciò ha permesso di migliorare notevolmente la qualità del lavoro svolto da tutti gli operatori coinvolti nell’Associazione, concretizzando ottimi risultati. Infatti nell’arco di due anni si raddoppiò la quantità di sacche raccolte: nel 1995 n° 655 – nel 1997 n° 1430.

La costante attività di sensibilizzazione svolta negli anni, rivolta in particolar modo agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado, che negli ultimi anni è stata condotta dal Gruppo Giovani Fidas, ha certamente contribuito alla crescita dell’Associazione incrementando il numero dei giovani donatori; inoltre una comunicazione più efficace, associata ad un continuo miglioramento dei servizi offerti ai donatori, ha trasmesso loro: senso di appartenenza ad un grande gruppo e nel contempo consapevolezza che donare significa anche prevenzione. La Fidas Alcamo nel corso degli anni ha rilevato sempre un trend positivo raccogliendo nell’ anno 2023 n° 2053 di unità emotrasfusionali.


• la FIDAS ALCAMO ETS-ODV,  con il D.lgs. n. 117 del 03/7/2017, “Codice Terzo Settore-, è iscritta dal 07/11/2022 al RUNTS, con D.D.G. n. 2204 e  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 del D.lgs. n. 117 del 03/7/2017, “Codice Terzo Settore-, successivamente con D.D.G n° 1373 del 31/05/2024 acquista personalità giuridica -Servizio 6” Albi e R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) -Gestione Vigilanza.

La Fidas Alcamo adegua la struttura dei locali conformemente alle normative vigenti. Rispettare i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è necessario per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento biennale dell’Unità di Raccolta.

L’Associazione, con scopi di esclusiva utilità sociale, è apartitica aconfessionale e non ha finalità di lucro; ha un suo Statuto e un Regolamento d’attuazione in conformità alla Legge sul volontariato. Presenta un consiglio eletto democraticamente dai donatori volontari e le cariche previste per Statuto sono tutte volontarie e gratuite.

Compito principale dell’Associazione è:
Sviluppare e coordinare la propaganda trasfusionale; Promuovere una maggiore diffusione del concetto della donazione "Volontaria, anonima, gratuita, periodica e responsabile"; Assistere il donatore e tutelarne la salute!

Gruppo Giovani

Il Gruppo Giovani Fidas Alcamo è composto da giovani tra i 18 e i 30 anni, che credono fermamente nella donazione di sangue come gesto gratuito, disinteressato e spontaneo. Il principale obiettivo del gruppo è sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione tra i giovani e non
solo. Il Gruppo è attivo sia a livello regionale che nazionale, partecipando a corsi e meeting formativi e promuovendo progetti di sensibilizzazione alla donazione. Il Gruppo Giovani Fidas Alcamo è dotato di un Regolamento Coordinamento Giovani Fidas.
Il ricambio generazionale rappresenta una sfida cruciale. Con l’invecchiamento dei donatori abituali è fondamentale coinvolgere i giovani per mantenere un flusso costante di sangue sicuro. Inoltre, i giovani rappresentano una risorsa inestimabile all’ interno delle Associazioni, portando energia,
nuove idee ed una maggiore capacità di utilizzare tecnologie moderne.
Chiunque volesse fare parte di questa nostra realtà può contattarci allo 0924/29669 o venire presso la sede in via Francesco Mistretta n. 2 (Traversa Viale Europa) - Alcamo.

Gruppo Giovani

Fidas Alcamo

Dental Implant Specialist

Dr. Ana John

Dr. Patricia Francis

Petient Coordinator

Prenota ora
0924 - 26996

Via Francesco Mistretta, 2, Alcamo TP

Donare il sangue è un atto d'amore e civiltà. Fai la tua parte!

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione degli organi Sociali dell'Associazione, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

TRIENNIO 2024 - 2027

PRESIDENTE e Legale Rappresentante                                  GRANOZZI Sig . ROSARIO

VICE PRESIDENTE                                                                  MISTRETTA  Sig. ANGELO

CASSIERE – TESORIERE                                                       D'ANGELO Dott. ROBERTO

CONSIGLIERE                                                                          AGNELLO Prof. FRANCESCO

CONSIGLIERE                                                                          IENNA Sig. LUIGI
CONSIGLIERE                                                                          MALTESE Ing. ANTONINO
CONSIGLIERE                                                                          LABRUZZO Sig. PIETRO
CONSIGLIERE                                                                          PARRINO Sig. ANGELO
CONSIGLIERE                                                                          PIPITONE Avv. VINCENZO
CONSIGLIERE                                                                          REGINA Rag. MARIA ANTONELLA

CONSIGLIERE                                                                          SCAGLIONE Prof.ssa  ENZA

Nel passato si sono susseguiti diversi consigli direttivi

 

STATUTO

Statuto dell'Associazione Fidas Alcamo ETS ODV - TITOLO I
ARTICOLO 1 - Denominazione

1) È costituita in Alcamo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modificazioni, l’Associazione Ente del Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato, denominata “FIDAS Alcamo – E.T.S. – O.D.V.” Associazione di Volontariato Donatori Sangue, con sede legale in Via Francesco Mistretta n. 2. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)”, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “FIDAS – Alcamo” anche l’espressione “Ente del Terzo Settore”, ovvero l’acronimo “E.T.S. – O.D.V.” Organizzazione di Volontariato.

2) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giornidal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

3) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 12.

 ARTICOLO 2 - Scopi e Principi Ispiratori


L’Associazione FIDAS Alcamo E.T.S. – O.D.V. è un’Associazione di volontari donatori di sangue; è apartitica, aconfessionale, a-razziale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per scopo diffondere e promuovere la cultura del dono del sangue, in modo volontario e gratuito, quale atto di umana solidarietà. L’Associazione, in particolare si propone di:
a) reclutare donatori di sangue;
b) tutelare la salute e i diritti del donatore;
c) compiere e sovvenzionare studi e ricerche sul sangue e sui suoi derivati e componenti;
d) istituire borse di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico, infermieristico e paramedico;
e) promuovere le iniziative per la propaganda tendenti a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue varie applicazioni;
f) svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;
g) gestire unità/centri per la raccolta di sangue;
h) organizzare eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi;
i) sensibilizzare l’opinione pubblica alle donazioni di organi.
Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti, l’Associazione potrà partecipare come associante, associata o federata ad altre associazioni di volontariato aventi le medesime finalità solidaristiche o altri enti del Terzo Settore.
 
Articolo 3 – Elementi giuridici
 
L’Associazione Fidas Alcamo E.T.S. – O.D.V. è costituita agli effetti giuridici come ente iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazione di Volontariato.
 
Articolo 4 – Attività
 
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2, e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’E.T.S. – O.D.V. si propone (ai sensi dell’art. 5 D.LGS. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffusione e promozione della donazione del sangue e gestione di unità/centri di raccolta sangue.
2) L’E.T.S. – O.D.V., inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 e art. 13 comma 6 del DLSG 117/2017:
a) cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
b) affitto locali totali e/o parziali di cespiti patrimoniali;
c) organizzazione di proprie iniziative o partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
d) organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi.
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’E.T.S. – O.D.V. prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito.
4) L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall’Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.LGS. 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l’E.T.S. – O.D.V. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5) L’E.T.S. – O.D.V. ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.LGS. 117/2017.
6) L’E.T.S. – O.D.V. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente con assicurazione obbligatoria come previsto dall’art. 18 D.LGS. 117/2017, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
 
Articolo 5 – Patrimonio e risorse economiche
 
1) Il patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’E.T.S. – O.D.V.;
b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ E.T.S. – O.D.V.;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2) L’Associazione E.T.S. – O.D.V. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con strutture sanitarie;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.LGS. 117/2017);
f) attività “diverse” di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
3)L’esercizio sociale dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro e non oltre il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’E.T.S. – O.D.V. almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4) È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’E.T.S. – O.D.V. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 
Articolo 6 – Soci
 
Formano l’Associazione E.T.S. – O.D.V. le seguenti categorie dei soci:
a) Donatori di sangue;
b) Onorari;
c) Sostenitori.
Sono Soci Donatori tutti coloro che sono giudicati idonei al dono del sangue ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che effettuano la prima donazione. I Soci Donatori che prestano attività per il raggiungimento degli scopi associativi agiscono in modo gratuito e con spirito di volontariato. Gli stessi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Sono Soci Onorari i donatori che, non potendo più donare il sangue per cause indipendenti dalla propria volontà, svolgono gratuitamente attività utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. Gli stessi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che contribuiscono al funzionamento dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.
L’ammissione a socio è in ogni caso subordinata all’accettazione esplicita e incondizionata delle norme statutarie e di regolamento dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 32 D.LGS. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’E.T.S. – O.D.V. tutte le persone fisiche e le E.T.S. – O.D.V. che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione nei limiti stabiliti dall’art. 32 comma 2.
L’adesione all’E.T.S. – O.D.V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 8.
Ai soci viene consegnata la tessera ufficiale quale documento di riconoscimento interno; questa per essere valida deve portare la firma del presidente dell’Associazione.
 
Articolo 7 – Criteri di ammissione ed esclusione
 
1) L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale egli stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’E.T.S. – O.D.V.
2) Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci; non è previsto alcun versamento di quota sociale. La qualità di Socio è intrasmissibile.
3) La qualità di Socio si perde per:
a) decadenza derivata della perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di soci;
b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’E.T.S. – O.D.V.;
c) esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’E.T.S. – O.D.V.;
d) decesso.
4) L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
5) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. sia all’esterno per designazione o delega.
6) Qualora il Socio escluso presenta ricorso dovrà essere l’assemblea dei soci a deliberare eventuale riammissione o decadenza dall’Associazione.
 
Articolo 8 – Diritti e Doveri dei Soci
 
1) Entro i limiti stabiliti all’articolo 6, tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ed alla sua attività. In modo particolare, i Soci hanno diritto:
– di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione E.T.S. – O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’E.T.S. – O.D.V.;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
– di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione.
 
Articolo 9 – Organi dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.
 
Sono organi dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Consiglio Direttivo Centrale;
– il Presidente;
– il Vicepresidente
– il Cassiere Tesoriere;
– il Sindaco Unico e/o Collegio Sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.LGS. 117/2017);
– il Revisore Contabile Unico e/o Collegio dei Revisori Contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.LGS. 117/2017).
Le cariche elettive hanno durata di anni tre, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
 
Articolo 10 – Assemblea generale dei soci
 
1) L’Assemblea dei Soci, è l’organo sovrano dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i Soci Onorari e Donatori.
2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nelle Associazioni con meno di cinquecento soci e più di cinque associati nelle Associazioni con più di cinquecento soci.
4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l’Assemblea può eleggere un segretario.
5) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8) Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9) Nel caso in cui l’E.T.S. – O.D.V. abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
10) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’E.T.S. – O.D.V. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11) Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
 
Articolo 11 – Assemblea ordinaria dei Soci
 
1) L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3) L’Assemblea ordinaria:
– discute ed approva i programmi di attività;
– approva il bilancio;
– elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
– nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
– nomina e revoca l’organo di controllo;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati, se l’Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
– stabilisce le direttive generali dell’Associazione;
– delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione – E.T.S. – O.D.V. stesso.
4) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
 
Articolo 12 – Assemblea straordinaria dei soci
 
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 13.
2) L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio, per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
3) L’Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell’Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti (3/4) dei Soci e con deliberazione a maggioranza dei presenti.
 
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
 
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Cassiere Tesoriere.
3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e, in genere, ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione – E.T.S. – ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
5) Qualora un Consigliere non partecipi consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, senza giustificato motivo, il Consiglio lo dichiara decaduto e chiamerà a far parte al suo posto il primo candidato non eletto nella lista alla quale il decaduto apparteneva.
6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.
7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’E.T.S. – O.D.V., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività: – attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea; – redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11; – delibera sulle domande di nuove adesioni; – ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo possono essere redatti a cura di un Segretario, nominato dal presidente e che potrà anche essere persona esterna al medesimo Consiglio Direttivo; essi devono essere sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione e vengono conservati agli atti.
12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di voto palese in parità, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la proposta si intende rigettata.
 
Articolo 14 – Il Presidente
 
1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V.; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci.
3) Il Presidente nomina un Vicepresidente, scegliendolo fra i Consiglieri.
4) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
6) Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
7) Il Presidente, nella qualità di legale rappresentante, firma tutti gli atti dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V..
8) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
 
Articolo 15 – Organo di controllo
 
1) Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà ex dell’art. 30 D.LGS. 117/2017, può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma secondo del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.
2) L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3) L’organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 16. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
Articolo 16 – Revisione Legale dei Conti
 
1) Superati i limiti dimensionali ex art. 31 D.LGS. 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni (3) e può essere rinominato.
4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V., può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
5) I Revisori dei Conti possono presentare osservazioni scritte al Consiglio Direttivo, assistere alle adunanze dello stesso qualora si tratti di questioni amministrative e contabili, esprimendo pareri e voti non vincolanti.
6) In sede di discussione dei bilanci annuali, i Revisori riferiscono le loro conclusioni ed osservazioni all’Assemblea dei Soci.
 
Articolo 17 – Scioglimento
 
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Gli avvisi per la convocazione dell’Assemblea straordinaria verranno dati mediante pubblicazioni per due volte, una a distanza dall’altra di almeno una settimana, su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale, e sui fogli degli annunci legali di ciascuna Provincia in cui esistono Sezioni dell’Associazione.
 
Articolo 18 – Norme Finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
 
N. B. “ Statuto modificato ai sensi del D.Lgs. del 03/07/2017 n. 117 e smi con assemblea ordinaria del 29/10/2020 innanzi alla dott.ssa Caterina Brucia notaio in Alcamo “. Repertorio n. 2207 Raccolta n. 1800. Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trapani il 16 novembre 2020 al n. 5895.

                                

 

REGOLAMENTO

Regolamento - Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci del 04 ottobre 2020

Il presente regolamento ha lo scopo di regolare nei limiti dello Statuto e delle leggi vigenti l’attività dell’Associazione per il maggior raggiungimento degli scopi sociali.


COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE DURATA
Articolo 1
La FIDAS ALCAMO è stata costituita in Alcamo il 27 gennaio 1986 con il nome di Associazione Provinciale Donatori Volontari di Sangue (A.P.D.V.S.). In data 22/01/2000 con la modifica dello Statuto l’associazione acquisisce la denominazione di “FIDAS ALCAMO – ONLUS”. La durata della FIDAS ALCAMO è illimitata.
La sede legale dell’Associazione è stabilita in Alcamo, Via Francesco Mistretta n° 2.
 
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 2
 
Per il conseguimento degli scopi associativi (art. 2 dello Statuto) l’Associazione si propone di:
a) favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze, nonché il collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
b) svolgere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, Istituzioni, altre Associazioni, scuole e altro (propaganda, manifestazioni, conferenze, incontri, ecc.);
c) svolgere tutte le attività connesse con la donazione del sangue ivi compresa la raccolta di sangue con il Centro Fisso;
d) attività complementari: attività commerciali occasionali, raccolte di fondi anche a favore di persone, Enti o Associazioni in condizioni di indigenza o per ragioni e fini di solidarietà e beneficenza;
e) viaggi e soggiorni come momento di socializzazione, di sviluppo culturale e di propaganda della donazione del sangue.
 
Articolo 3
 
Per il raggiungimento dei propri scopi, la FIDAS ALCAMO aderisce alla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue), adesione utile e necessaria per una migliore conoscenza delle problematiche legate alla donazione, nonché per una migliore tutela della salute dei donatori e dei riceventi.
 
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO
Articolo 4
 
La gestione ordinaria dei mezzi finanziari, dei beni mobili ed immobili, è gestita dalla Sede centrale dell’Associazione. I Gruppi locali possono chiedere tali beni e/o somme di denaro esclusivamente per usi che perseguono le finalità previste dall’Articolo 14 del presente Regolamento.
Articolo 5
L’accettazione delle erogazioni liberali (art. 5 dello Statuto) deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo.
 
SOCI – DIRITTI E DOVERI
Articolo 6
 
1. La FIDAS ALCAMO è formata dalle seguenti categorie di soci:
● Soci Donatori;
● Soci Onorari;
● Soci Sostenitori.
2. Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo e nonostante le ripetute sollecitazioni, non dona per due anni, viene escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo; il medesimo potrà chiedere di essere nuovamente riammesso dal Consiglio Direttivo, che valuterà la richiesta.
 
Articolo 7
 
Possono essere previsti rapporti di collaborazione di non soci che intendono prestare gratuitamente la propria opera in manifestazioni e nell’organizzazione di eventi.
 
Articolo 8
 
1. È fatto obbligo a tutti gli associati di mantenere un contegno dignitoso in tutte le manifestazioni dell’Associazione.
2. I Soci devono prestare la loro opera, operando lealmente e mantenendo un comportamento in sintonia con il nome ed il prestigio dell’Associazione.

Articolo 9
 
1. Un Donatore può iscriversi ad una sola Associazione di Donatori di Sangue.
2. Il Socio Donatore deve sottoporsi al prelievo solamente tramite la FIDAS ALCAMO per non creare difficoltà nelle chiamate. Qualora il Socio Donatore, per un caso di emergenza, dovesse sottoporsi ad un prelievo senza il tramite della FIDAS ALCAMO, dovrà darne immediata comunicazione alla sede dell’Associazione, specificando i motivi dell’emergenza.
3. È diritto e dovere del Socio Donatore sottoporsi periodicamente a tutti i controlli necessari per accertarne le condizioni fisiche e il permanere dell’idoneità alla donazione, qualora esso si rifiuti, sarà dimesso dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni Socio Donatore deve essere munito di tessera numerata sulla quale saranno segnati, oltre ai dati anagrafici, il gruppo sanguigno, il fattore RH, gli eventuali sottogruppi. La tessera deve essere firmata dal Presidente dell’Associazione e dal Sanitario dell’Associazione.
5. Il Socio deve comunicare all’Associazione il proprio recapito, i cambiamenti di indirizzo e i numeri telefonici in cui possa essere reperibile in casi urgenti.
 
Articolo 10
 
1. Al Socio Donatore, per il suo atto generoso, viene consegnato:
a. diploma e distintivo placcato in bronzo al raggiungimento di 12 donazioni per gli uomini e di 6 donazioni per le donne;
b. diploma e distintivo placcato in argento al raggiungimento di 25 donazioni per gli uomini e di 12 donazioni per le donne;
c. diploma e distintivo placcato d’oro al raggiungimento di 50 donazioni per gli uomini e di 25 donazioni per le donne;
d. diploma e distintivo d’oro al raggiungimento di 75 donazioni per gli uomini e 37 donazioni per le donne;
e. diploma e distintivo d’oro con fronda al raggiungimento di 100 donazioni per gli uomini e di 50 donazioni per le donne.
2. Il Consiglio Direttivo stabilirà tempi e modi delle premiazioni.
3. Ai fini della premiazione, si considerano le donazioni effettuate fino ad un termine di tre mesi precedenti la data prevista per la cerimonia di premiazione.
4. I riconoscimenti non ritirati entro 12 mesi dalla premiazione si intendono rinunciati da parte del Donatore.
 
Articolo 11
 
1. In caso di decesso del Socio Donatore, verrà consegnata alla memoria una targa con distintivo.
2. Al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge in materia di donazioni, verrà consegnato al Socio Donatore un attestato di benemerenza e su esplicita istanza la nuova tessera di Socio Onorario.
3. Ogni Socio Onorario che intende svolgere attività di volontariato in FIDAS dovrà rinnovare l’istanza di ammissione entro tre mesi dal rinnovo delle cariche sociali, in mancanza sarà escluso dall’associazione.
4. I riconoscimenti non ritirati entro 12 mesi dalla premiazione si intendono rinunciati.
 
Articolo 12
 
I Soci che, con il loro comportamento, provocano danni morali o materiali all’Associazione, o che non osservano le norme statutarie e regolamentari, sono sottoposti dal Consiglio Direttivo, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
● richiamo verbale;
● diffida scritta;
● sospensione temporanea dalla vita associativa (istituzionale e non) per un numero di mesi stabilito dal Consiglio Direttivo, ferma restando la possibilità di continuare a donare.
● Esclusione.
 
Articolo 13
 
1. L’eventuale denuncia di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte di un Socio o l’eventuale insorgenza di controversie di natura associativa saranno sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo in un’apposita riunione nella quale verranno discussi ed adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. La riunione sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza del Consiglio. Della riunione verrà stilato apposito verbale.
3. La data della riunione verrà comunicata all’interessato, a mezzo lettera raccomandata, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data fissata. L’interessato potrà nominare un proprio difensore, presentare memorie scritte ed essere sentito in seno al Consiglio. L’assenza dell’interessato non è causa ostativa allo svolgimento della riunione e all’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
4. Il Consiglio Direttivo entro un mese dalla denuncia provvederà a fissare la data di trattazione della controversia da tenersi entro il mese successivo.
5. Il procedimento dovrà concludersi entro tre mesi dalla prima udienza, salvo proroga per ulteriori tre mesi per giustificati motivi o accordo tra Consiglio e Socio sottoposto a procedimento.
6. Il Consiglio delibera con il voto della maggioranza, di tale riunione verrà redatto apposito verbale.
7. La decisione verrà comunicata all’interessato a mezzo raccomandata.
8. Avverso la decisione del Consiglio, l’interessato potrà presentare all’Associazione reclamo scritto nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della notifica del verbale.
9. L’Assemblea ordinaria competente per il reclamo, delibererà entro tre mesi, salvo proroga per ulteriori tre mesi per giustificati motivi o accordo tra assemblea e Socio sottoposto a procedimento, con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. All’Assemblea, che sarà presieduta da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, eletto seduta stante dalla maggioranza dei presenti, il Socio sottoposto a procedimento e un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato, avranno diritto di presentare memorie ed intervenire oralmente.
 
GRUPPI – ORGANIZZAZIONE
Articolo 14
 
1. La FIDAS ALCAMO può costituire Gruppi con almeno 15 Soci Donatori od Onorari nei Comuni, negli Enti, nelle Aziende, nelle Scuole e in altre organizzazioni.
2. A loro volta i Gruppi possono costituire e organizzare Centri di coordinamento, comprendenti due o più Gruppi locali.
3. I Gruppi per il loro funzionamento potranno adottare un proprio regolamento nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, sottoposto all’approvazione, a maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio Direttivo.
4 Alle riunioni dei Gruppi potrà partecipare il Presidente della FIDAS o un suo delegato.
5 I Gruppi potranno richiedere al Consiglio Direttivo i beni e/o le somme necessarie per la realizzazione e l’organizzazione di attività inerenti gli scopi associativi.
 
Articolo 15
 
1.Gli organi dei Gruppi locali sono:
● l’Assemblea dei Soci;
● il Presidente.
2. L’Assemblea, che su disposizione del Presidente può svolgersi sia in presenza sia su piattaforma digitale, convocata dal Presidente del gruppo almeno una volta l’anno, delibera sulla relazione del Presidente e sui programmi di attività.
3. L’elezione del Presidente del Gruppo, che sarà comunicata entro 3 (tre) giorni al Consiglio Direttivo, deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dall’insediamento dei nuovi organi statutari, a maggioranza dei votanti dell’assemblea convocata dal Presidente uscente o, in caso di impossibilità, dal Presidente dell’associazione.
4. La carica del Presidente del Gruppo decade contemporaneamente alle cariche sociali dell’Associazione.
5. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, delle cariche sociali, il Gruppo su convocazione del Presidente della FIDAS procederà a nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza della carica.
6. Il Consiglio direttivo della FIDAS, a maggioranza assoluta, potrà revocare il Presidente del Gruppo per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.
7. È costituito un Gruppo Giovani denominato “Picciotti FIDAS” senza numero minimo di Soci, comprendente i Soci di età non superiore ad anni 30 che eleggerà al suo interno un rappresentante. Il rappresentante, in caso di richiesta del Presidente, sarà invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo diritto di parola per la discussione di specifici argomenti.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 16
 
1. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile.
2. Nella prima Assemblea ordinaria di ogni anno, oltre l’attività statutaria, viene letta la relazione morale del Presidente, la relazione economica ed amministrativa da parte del Cassiere Tesoriere e l’eventuale relazione dell’Organo di controllo e/o del Revisore legale dei conti (Artt. 15 e 16 Statuto).
3. L’Assemblea ordinaria, che su disposizione del Presidente può svolgersi sia in presenza sia su piattaforma digitale, si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile.
 
Articolo 17
 
1. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i componenti dell’Organo di controllo, del Collegio dei Revisori, la persona responsabile dell’U.D.R. e della persona responsabile della Qualità, il coordinatore del Gruppo Giovani e di qualsiasi altro Gruppo, esclusivamente per affrontare punti all’ordine del giorno su questioni di loro competenza, con solo diritto di parola e di osservazioni scritte.
2. È facoltà del Consiglio Direttivo assegnare la carica onorifica di Presidente Onorario dell’Associazione ad un Socio che abbia fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno dieci anni e che abbia dimostrato particolare impegno in favore dell’Associazione.
3. È altresì facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Consulente Sanitario, scelto possibilmente fra i Donatori, con l’incarico principale di consulenza e di aiuto nella diffusione e nella illustrazione del dono del sangue.
4. Il Presidente Onorario ed il Consulente Sanitario possono partecipare su richiesta del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo diritto di parola.
Articolo 18
 
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può istituire la figura del Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio Direttivo, che in virtù delle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo:
1) attende all’organizzazione dell’Associazione e, in particolare, alle manifestazioni organizzate o a cui è invitata a partecipare l’Associazione;
2) cura i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
3) cura e aggiorna lo schedario delle donazioni e l’elenco dei Soci; 4) coordina tutte le altre pratiche inerenti il servizio di segreteria.

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Articolo 19
 
1. Le cariche sociali, completamente gratuite, sono rinnovate ogni tre anni.
2. Le elezioni degli organi sociali avvengono nominalmente. Le candidature saranno presentate su modelli specifici predisposti dall’Associazione, a disposizione di tutti i Soci che ne faranno richiesta. Non saranno ammesse candidature di non Soci Onorari o Donatori e presentate su modelli diversi da quelli predisposti dall’Associazione.
3. Il modello per la presentazione della candidatura, regolarmente compilato, firmato alla presenza del Presidente del Consiglio Direttivo o di persona dallo stesso autorizzata, dovrà riportare, a pena di esclusione: i dati anagrafici del candidato; l’organo per il quale il candidato intende concorrere. Il suddetto modello dovrà essere presentato sino alla chiusura delle candidature stabilite nella convocazione dell’apposita Assemblea.
4. Le candidature presentate nei termini e nel rispetto del presente regolamento, verranno numerate in ordine progressivo con indicazione della data e dell’ora di presentazione, e saranno a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione. Nel giorno delle votazioni, copia dell’elenco dei nominativi dei candidati, con il relativo numero attribuito, verrà affisso nei locali in cui è tenuta l’Assemblea.
5. L’Assemblea dei Soci nomina, in numero dispari, i componenti del Seggio Elettorale i quali provvedono a nominare fra i suoi membri il Presidente.
6. Il Presidente del Seggio Elettorale darà inizio alle votazioni procedendo a chiamare i Soci partecipanti all’Assemblea in ordine di sottoscrizione del foglio delle presenze; consegnerà ad ogni avente diritto al voto la scheda, preventivamente firmata da tutti i componenti del Seggio Elettorale e contenente i nomi dei candidati nei rispettivi organi in ordine di presentazione. Ogni Socio ammesso a votare, potrà esprimere un gruppo di preferenze non superiore a quello dei candidati da eleggere nell’organo per il cui rinnovo e/o reintegro si vota, mediante apposizione di un segno sul numero d’ordine del candidato.
7. Alla fine della votazione ed effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente del Seggio Elettorale proclamerà eletti nei rispettivi organi i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
8. Il Presidente del Seggio procederà prima alla proclamazione degli eletti dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti o del Collegio dei revisori dei conti.
9. Di tutte le predette operazioni nonché della proclamazione, il Presidente del Seggio redigerà apposito verbale che, regolarmente sottoscritto da tutti i componenti del Seggio, verrà consegnato al Segretario dell’Assemblea al fine di inserirne i dati significativi nel verbale della seduta.
10.I Soci eletti nelle cariche sociali dovranno provvedere a dichiarare, presso la sede dell’Associazione, l’accettazione della carica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione della nomina.
 
Articolo 20
 
1. Il Consigliere Anziano è il candidato del Consiglio Direttivo che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, vale il disposto dell’Articolo 19 comma 7.
2. Il Consigliere Anziano comunicherà i risultati delle votazioni a tutti i candidati e convocherà i nuovi eletti e i membri degli organi uscenti per il passaggio delle consegne.
 
Articolo 21
 
Non è ammesso il cumulo di cariche; il Socio che viene eletto in qualsiasi organo dell’Associazione dovrà tempestivamente, e comunque entro i tre giorni successivi alla comunicazione di avvenuta elezione, optare per l’una o per l’altra carica e comunicare la sua decisione al Presidente dell’Associazione, intendendosi così automaticamente dimissionario dalle altre cariche ricoperte.
 
Articolo 22
 
Il Presidente potrà affidare ad ogni Consigliere la responsabilità di un ramo d’attività, secondo le attitudini e le capacità personali di ciascuno.
 
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
 
Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere deliberate dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

SOCI FONDATORI

L'Associazione Provinciale Donatori Volontari Sangue


Soci Fondatori

AMMOSCATO GIUSEPPE, AMOROSO ELVIRA, BARBERA CASTRENZE, BIANCO FABRIZIO, BORRUSO GIACOMO, CAMMARATA MARIANNA, COPPOLA GASPARE, COPPOLA MARIANO, COTTONE BENEDETTO, CUTINO FRANCESCO, FILIPPI ERNESTO, GIOVENCO CATERINA, LABITA ONOFRIO, LEONE GIUSEPPA STELLA, LO MONACO ANTONINO, LUCCHESE FRANCESCO PAOLO, RUSSO GIUSEPPE, TRUPIANO GIACOMO

Cariche Sociali

Presidente: Giacomo Trupiano

Vice Presidente: F.sco Paolo Lucchese (anestesista)

Cassiere: Ernesto Filippi

Segretaria: Marianna Cammarata

Consiglieri:  Stella Leone, Elvira Amoroso, Fabrizio Bianco, Giacomo Calandrino, Enzo Coppola, Gaspare Coppola, Francesco Cutino, Francesco Ippolito, Gaspare Longo, Girolamo Scaglione

 

TRASPARENZA

DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020

SOGGETTO REFERENTE PER IL TITOLARE/ RESPONSABILE

ADEMPIMENTO EX LEGGE 124/2017 ART.1 COMMI 125-129

Denominazione: DIGIWORK S.A.S. DI PICCOLO NICOLA & C.
P.IVA: 02211660812
Stato: ITALIA
Provincia: TP
Comune: ALCAMO
CAP: 91011
Indirizzo: CORSO DEI MILLE 94
Telefono: 0924504000
E-mail: info@digiworksas.it
PEC: digiwork@pec.it               

Cognome: PICCOLO

Nome: NICOLA
 
Dati di contatto
Telefono: 0924504000
Cellulare: 3293033889
E-mail: info@digiworksas.it
PEC: digiwork@pec.it
         

Lun - Ven: 09:00 - 13:00

Lun - Merc: 15:30 - 18:30
Donazioni: Venerdì e Domenica dalle 08:00 alle 11:30

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